ORGANIZZAZIONE

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Articolo 9 - Organi

1. Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Consiglio, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Articolo 10- Assemblea

1. L’Assemblea è composta da tutti gli Associati, può essere ordinaria e straordinaria e vi possono partecipare anche non associati su invito del Consiglio.

2. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio consuntivo d’esercizio. L’Assemblea ordinaria inoltre delibera su:

(a) il numero di membri del Consiglio (cfr. infra art. 11),

(b) la nomina del Presidente, dei membri del Consiglio e dei membri del Collegio dei Revisori,

(c) l’approvazione del Piano triennale di evangelizzazione,

(d) la costituzione di eventuali organismi temporanei con competenze specialistiche e funzioni consultive e/o esecutive.

3. L’Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento e delibera:

(a) le modifiche statutarie,

(b) gli eventuali regolamenti attuativi dello Statuto,

(c) lo scioglimento dell’Associazione,

(d) l’apertura e la chiusura delle Comunità di evangelizzazione (cfr. infra art. 16).

4. Le Assemblee vengono convocate dal Consiglio mediante un avviso di convocazione, che deve indicare il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza, l’elenco delle materie da trattare che deve essere spedito, anche tramite posta elettronica o applicazioni informatiche di messaggeria istantanea con conferma di lettura, almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per l’Assemblea. L’avviso deve contenere altresì l’indicazione per la seconda convocazione, che comunque non può essere fissata per lo stesso giorno della prima. In difetto di convocazione sono ugualmente valide le adunanze cui presenziano personalmente o a mezzo delega tutti gli Associati e l’intero Consiglio.

5. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni Associato non può ricevere più di una delega.

6. Le Assemblee possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro effettiva partecipazione. In questo caso gli Associati possono esercitare il diritto di voto in via elettronica o per corrispondenza.

7. L’Assemblea ordinaria degli Associati è valida se è presente o rappresenta, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli Associati e, in seconda convocazione, almeno un terzo degli Associati. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando sono approvate dalla maggioranza degli Associati presenti.

8. L’Assemblea straordinaria degli Associati che delibera sulle modifiche statutarie è valida se sono presenti o rappresentati almeno due terzi degli Associati in prima e seconda convocazione. Le deliberazioni sono valide quando sono approvate dai due terzi (2/3) degli Associati presenti.

9. L’Assemblea straordinaria degli Associati che delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sull’apertura e chiusura delle Comunità di evangelizzazione è valida se sono presenti o rappresentati in prima e seconda convocazione ameno tre quarti (3/4) degli Associati. Le deliberazioni sono valide quando sono approvate da tre quarti (3/4) degli Associati presenti.

 

Articolo 11 - Consiglio

1. Il Consiglio è composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea ed è presieduto dal Presidente (cfr infra art. 12).

2. Il Presidente designa all’interno del Consiglio un Vicepresidente ed un Segretario.

3. Il Consiglio decide a maggioranza, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

4. Il Consiglio ha il compito di:

(a) vigilare sulla fedeltà al carisma dell’Associazione, curandone l’unità e la crescita umana e spirituale,

(b) predisporre il Piano triennale di Evangelizzazione ed i suoi eventuali aggiornamenti annuali,

(c) approvare i Progetti territoriali di evangelizzazione presentati dalla Comunità di evangelizzazione (cfr. infra art. 16) e vigilare sulla loro realizzazione,

(d) proporre la costituzione di eventuali organismi temporanei con competenze specialistiche e funzioni consultive e/o esecutive,

(e) predisporre il Bilancio preventivo e consuntivo d’esercizio,

(f) proporre l’apertura e la chiusura delle Comunità di evangelizzazione (cfr. infra art. 16).

(g) stabilire l’ammontare delle quote associative,

(h) amministrare le risorse materiali ed immateriali di Alfa-Omega per perseguire lo scopo dell’Associazione,

(i) concludere e risolvere convenzioni e/o contratti, compresi quelli con dipendenti e collaboratori esterni.

5. Il Consiglio, insieme al Presidente, può cooptare sino a due Consiglieri tra gli Associati, delegando loro specifiche funzioni.

6. Le riunioni consiliari possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro effettiva partecipazione, compreso l’esercizio del diritto di voto.

7. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all’anno con i Coordinatori delle Comunità di Evangelizzazione (cfr. infra art. 16) ponendosi in attento ascolto delle sollecitazioni che provengono da queste ultime.

 

Articolo 12 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria degli associati tra i membri del Consiglio neo-eletti.

2. Il Presidente ha funzione di rappresentanza dell’Associazione nei confronti di terzi, con facoltà di delegare altra persona a rappresentare e firmare in sua vece.

3. Il Presidente ha il compito di:

(a) motivare e sostenere l’opera di evangelizzazione;

(b) vigilare affinché il Piano triennale di evangelizzazione sia attuato;

(c) operare per la cura della fraternità tra le Comunità di evangelizzazione e dello spirito di comunione e servizio con le Chiese locali.

 

Articolo 13 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo consultivo composto da tre membri, eletti dall’Assemblea ordinaria degli Associati.

 

Articolo 14 - Mandati

1. Il Presidente, i Consiglieri e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

 

Articolo 15 - Assistente ecclesiastico

1. L’Associazione è coadiuvata nelle sue finalità da un Assistente ecclesiastico. Il Consiglio propone all’Autorità ecclesiastica competente più nominativi, perché sia tra questi designato l’Assistente ecclesiastico.

2. L’Assistente ecclesiastico collabora con il Consiglio e il Presidente per sostenere il carisma e le finalità dell’Associazione; vigila, secondo il mandato conferitogli dall’Autorità ecclesiastica competente, per favorire e garantire la comunione ecclesiale; assiste il Consiglio e il Presidente e gli eventuali Assistenti ecclesiastici locali nella formazione e nell’azione apostolica promuovendo lo spirito di unità all’interno dell’Associazione, come pure fra essa e le altre Associazioni ecclesiali e di altre Confessioni.

 

Articolo 16 - Comunità di evangelizzazione

1. L'Associazione è articolata in Comunità di Evangelizzazione che possono prendere il nome dalla diocesi in cui operano.

2. La Comunità di Evangelizzazione è costituita dagli Associati e da coloro che, pur non essendo tali, condividono il carisma di Alfa-Omega e operano nel servizio di evangelizzazione secondo il suo stile.

3. La Comunità di Evangelizzazione è guidata da un Coordinatore, eletto dai componenti della Comunità anche tra i non Associati. Qualora non lo sia, il Coordinatore neo-eletto chiederà di associarsi (cfr. supra art. 6) entro la prima riunione del Consiglio successiva alla sua elezione; in difetto non potrà assumere tale ruolo.

4. Il mandato di Coordinatore ha la stessa durata di quello delle altre cariche dell’Associazione (cfr. infra art. 14).

5. La Comunità di Evangelizzazione può essere coadiuvata da un Assistente ecclesiastico identificato dalla Comunità stessa. L’Assistente opera in comunione con l’Assistente ecclesiastico nazionale e con gli eventuali Assistenti ecclesiastici delle altre Comunità.

6. La Comunità di Evangelizzazione tra l’altro:

(a) predispone annualmente e, previa approvazione del Consiglio (cfr. supra art. 11), cura l’esecuzione di un Progetto territoriale di evangelizzazione in attuazione del Piano triennale di evangelizzazione e dei suoi aggiornamenti annuali, in base alle risorse e con discernimento per incarnare l’Associazione a livello locale;

(b) reperisce i fondi necessari alle proprie attività e concorre, secondo le proprie possibilità, al sostegno economico dell’Associazione.


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